La garanzia

Il diritto di garanzia regola le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla fornitura di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto. Si tratta di disposizioni di legge irrinunciabili che vengono applicati ai cosiddetti contratti di consumo, stipulati tra consumatori e operatori professionali e aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo. A questa tipologia fanno parte anche i contratti di opera e tutti gli altri contratti comunque attinenti alla fornitura di beni di consumo che vengono prodotti.
Il venditore risponde per i difetti sorti entro 2 anni dalla consegna della merce.

Termini

Il vizio deve essere comunicato entro 60 giorni dal momento della scoperta, pena la decadenza del diritto alla garanzia. Il consumatore non è tenuto a rispettare alcuna formalità, potendosi rivolgere al venditore sia a voce che per iscritto. Tuttavia è sempre consigliato comunicare tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, che hanno il pregio di fornire una prova sia della spedizione che della ricezione della comunicazione.

Qualora risultasse che il venditore, al momento della vendita, era a conoscenza del vizio o lo aveva occultato, il termine dei 60 giorni può non essere rispettato. Nel caso dell’acquisto di prodotti usati è possibile limitare la durata minima della garanzia ad 1 anno, se il venditore e l’acquirente concordano tale termine tra loro. Normalmente questa è ormai la regola comunemente adottata nei contratti riguardanti l’usato. Il diritto di garanzia non viene riconosciuto nel caso di vizi ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto.

Qualora venga dimostrato che il danno sia stato causato dal consumatore, viene a cadere qualsiasi diritto alla garanzia!L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna, a meno che si dimostri la presenza di difetti dolosamente occultati dal venditore.

L’onere della prova

Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume, fino a prova contraria, che esso era presente già al momento della consegna. Rappresentano un’eccezione quei difetti incompatibili con tale previsione per la natura del bene o per la caratteristica stessa del vizio. La legge prevede che spetta al venditore l’onere di dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna.

Se il vizio appare invece successivamente ai primi 6 mesi dall’acquisto, spetta all’acquirente dimostrare che il difetto non sia sorto a causa di un cattivo od errato utilizzo del bene.

Tuttavia questi elementi di prova non sono semplici da fornire soprattutto al di fuori di un vero e proprio contenzioso. Bisogna ricorrere a perizie di esperti, sopportandone i relativi costi, spesso piuttosto ingenti. Si consiglia allora, soprattutto con prodotti di basso costo, di valutare molto bene l’opportunità di affrontare questo percorso.

I rimedi previsti

Nella prassi si è ormai consolidato un uso per cui il consumatore deve permettere al venditore di tentare due volte la riparazione prima di poter pretendere da quest’ultimo la sostituzione del prodotto.
Il consumatore ha anche la possibilità di chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (restituzione dei soldi), nei casi in cui:

  • la riparazione e la sostituzione risultino impossibili o eccessivamente onerose;
  • il venditore non provveda ad effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine congruo;
  • la riparazione o la sostituzione comportino per il consumatore notevoli inconvenienti;

Le spese necessarie per rendere conforme i beni sono a carico del venditore; la legge specifica che a lui spettano i costi per la spedizione, i materiali e la mano d’opera.

Lo scontrino o la ricevuta fiscale

È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale: senza scontrino, la prova di dove e quando si è acquistato il prodotto diventa più difficile.

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