Sistemi di videosorveglianza non segnalati e rischio di sanzioni

L’installazione di un sistema di videosorveglianza non può prescindere dall’obbligo di osservare scrupolosamente le indicazioni del Garante in materia di privacy e trattamento dei dati. In particolare, secondo quanto previsto nelle Linee Guida sul trattamento dei dati tramite dispositivi video del Garante europeo per la protezione dei dati personali, il titolare deve indicare le informazioni più importanti direttamente sul cartello informativo, mentre può fornire le ulteriori informazioni, come gli estremi dell’autorizzazione ottenuta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro, anche attraverso altri mezzi. Inoltre, le suddette linee guida precisano che le informazioni devono essere posizionate in modo tale da permettere all’interessato di riconoscere facilmente il fatto che il titolare sta effettuando una registrazione video, prima che egli acceda alla zona coperta dalla videosorveglianza stessa, in modo che l’interessato possa capire anticipatamente quale sia la zona coperta dalla telecamera e decidere se accedervi, sottoponendosi alla videosorveglianza, oppure rinunciare.

Capita spesso che il Garante emetta un’ingiunzione nei confronti di qualche esercizio commerciale, magari su segnalazione del Corpo di Polizia Locale, nella quale viene indicato che risultano installate telecamere attive e funzionanti e non vi è traccia di alcuna informativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. Il Garante informa quindi il titolare dell’avvio del procedimento e della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti.
Per quanto concerne la quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria, il Garante tiene in considerazione tutta una serie di elementi del caso concreto: cioè, in primo luogo, la natura, la gravità e la durata della violazione commessa e quindi la condotta del titolare del trattamento e la sua responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati; in secondo luogo, il Garante valuta l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Infine viene disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante.