Videosorveglianza sul posto di lavoro

Quando si parla di videosorveglianza sul posto di lavoro si fa riferimento a due elementi essenziali: la privacy e i diritti dei lavoratori, e quindi alle rispettive normative. In effetti, se da un lato la materia della videosorveglianza ha un impatto immediato sulla privacy tale da domandare l’invocazione del GDPR e dei suoi principi, dall’altro lato occorre invece però fare riferimento anche allo Statuto dei lavoratori. Dall’analisi delle regole dettate da queste due fonti, è possibile avere una visuale completa sugli attori della videosorveglianza in azienda: quali sono i diritti dei lavoratori, quali regole e procedure deve rispettare il datore di lavoro, ma anche di quali diritti egli gode, specialmente quando occorre tutelare la propria azienda.

‘articolo 4 comma 1, L300/700 dello statuto dei lavoratori prevede la possibilità per il datore di lavoro di installare un sistema di videosorveglianza per i seguenti fini:

  • Organizzazione e produzione: ad esempio per la verifica del funzionamento dei macchinari;
  • Sicurezza del patrimonio aziendale: al fine di evitare furti e rapine da parte di terzi o degli stessi dipendenti;
  • Sicurezza del lavoro: ad esempio quando è necessario prevedere un soccorso tempestivo oppure se i lavoratori operano in zone molto isolate.

Questo significa che non è possibile utilizzare un sistema di telecamere per controllare l’attività svolta dai lavoratori oppure sorvegliare i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa.

Per installare un impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve effettuare:

  • Una comunicazione preventiva sede alle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o alle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) circa i luoghi e le modalità di installazione delle telecamere. In assenza di accordo sindacale oppure quando non è presente in azienda una rappresentanza sindacale, il datore di lavoro deve richiedere l’autorizzazione alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro previa presentazione di un’istanza corredata dagli estratti del DVR dai quali risulta che l’installazione del sistema di controllo a distanza è una misura necessaria ed adeguata al fine di ridurre i rischi di salute e sicurezza a cui sono esposti i lavoratori;
  • Una informazione preventiva ai lavoratori tramite apposita segnaletica e firma su un documento;
  • La nomina di un addetto alla gestione dei dati registrati dal sistema di videosorveglianza al fine di tutelare adeguatamente la privacy di di tutti coloro che vengono ripresi.

Va precisato dunque, che la sottoscrizione di un documento da parte dei lavoratori, in cui gli stessi autorizzano l’installazione del sistema di videosorveglianza, non è sufficiente ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l’inutilizzabilità dei filmati in un eventuale processo di licenziamento.

Tuttavia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3255/2020, ha stabilito che il datore di lavoro è libero di utilizzare un impianto di videosorveglianza anche per reprimere comportamenti illeciti dei lavoratori che mettono a rischio il patrimonio aziendale. Detto principio si basa su un bilanciamento tra i principi costituzionali a tutela della dignità e libertà del lavoratore ed il libero esercizio delle attività imprenditoriali. La sentenza però, precisa che in ogni caso il sistema di telecamere non deve determinare un controllo sul normale svolgimento dell’attività di lavoro del dipendente.