Videosorveglianza nei condomini, quali sono le regole da seguire

In un palazzo alcuni condomini vorrebbero installare un sistema di videosorveglianza per sorvegliare meglio la proprietà. Qualcuno, però, è intenzionato ad opporsi perché teme violazioni della privacy. Quali sono le regole per la videosorveglianza in condominio?

Le regole per la videosorveglianza in condominio non riguardano soltanto l’aspetto della privacy ma anche quello della maggioranza occorrente in assemblea per poter deliberare i lavori. La legge sancisce che per l’installazione di telecamere occorre un quorum di 50% + 1 dei presenti alla riunione (non importa se presenti personalmente o per delega) e che costituisca almeno la metà del valore del condominio (valore espresso in millesimi, quindi almeno 500 millesimi). La decisione su tale argomento resta comunque limitata ai soli proprietari delle singole unità che lo compongono, unici a restare vincolati anche in tema di esborsi dalle decisioni assunte dall’assemblea. I costi sostenuti per l’installazione e la manutenzione delle telecamere e di tutto il sistema di videosorveglianza, vanno divisi tra i condomini in base alle tabelle millesimali (articolo 1123 del codice civile). Nel caso in cui l’impianto di telecamere é installato per servire non tutti i condomini ma solo alcuni, la spesa si divide solo tra i condomini che ne traggono utilità.

Il Codice civile consente l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio. Dunque, in via generale, l’installazione di telecamere è ammessa, purché riguardi le parti comuni – come il portone d’ingresso, i cortili, i parcheggi e i muri esterni – e non coinvolga aree di proprietà esclusiva di ciascun condomino. In questi casi, c’è l’obbligo di esporre cartelli di avviso della presenza di telecamere.

Una volta installato e messo in funzione il sistema, occorre anche individuare le persone che dovranno gestirlo in modo da garantire un’adeguata riservatezza delle immagini riprese, evitando la loro divulgazione a soggetti non autorizzati. Quindi, i dati raccolti non potranno essere conservati per un periodo eccedente le finalità del trattamento (di norma, 24 ore o al massimo 48 ore) e andranno protetti con adeguate misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate.

Il condominio, o il singolo condomino, che installa un sistema di videosorveglianza senza attenersi alle regole può commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni ed il risarcimento del danno morale cagionato alle persone abusivamente riprese.

Il reato di interferenze illecite nella vita privata sussiste quando «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora». Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che, nella videosorveglianza privata «al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite, l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».

Tuttavia il singolo condomino può installare (ovviamente a proprie spese) le telecamere per sorvegliare la sua proprietà esclusiva senza alcuna autorizzazione dell’assemblea, purché non riprenda le aree comuni o quelle di proprietà dei vicini. Egli dovrà, quindi, avere l’accortezza di posizionare le telecamere e i rispettivi angoli visuali in modo da controllare solo gli spazi di propria esclusiva appartenenza, senza poter allargare il raggio di ripresa alle aree comuni, nemmeno se le immagini non vengono registrate e memorizzate.